Ringrazio
per l’invito e anche per aver considerato la Camera penale
come soggetto che ha collaborato alla realizzazione di
questo convegno. Si dice, e chiudo qui la tornata dei
saluti, che per ultimo parla sempre l’avvocato dato che in
un processo l’avvocato chiude necessariamente quello che
deve essere il tema da decidere. Io ho sentito, e mi associo
anche con quanto è stato detto dalle autorità che mi hanno
preceduto in ordine alle problematiche della pena, al
carcere, al trattamento penitenziario; però credo anche che
l’avvocatura penale, che in questo caso rappresento, cioè
la Camera penale di Arezzo ma anche l’Unione camere penali
italiane, abbiano sempre avuto di mira - ed è questa
l’importanza che probabilmente dovrà essere un tema di
riflessione in queste due giornate di congresso – il
contenuto del procedimento per arrivare ad applicare una
pena. Perché se dobbiamo pensare che c’è una pena da
eseguire, se dobbiamo pensare che c’è un percorso
carcerario da sviluppare, se dobbiamo pensare che ci sia una
fase di prevenzione ma anche una fase di trattamento e una
fase di reinserimento, bisogna anche considerare come si
arriva ad applicare quella determinata pena. Ecco che
l’avvocatura penale ha sempre avuto una particolare
attenzione per quello che è il procedimento di esecuzione
della pena e in genere il procedimento cosiddetto di
sorveglianza. Io ritengo che al di là del fatto che fino a
pochi anni fa si trattasse di un procedimento che aveva
essenzialmente una natura amministrativa, la sua parziale
– perché così si deve definire –
giurisdizionalizzazione deve ulteriormente essere
approfondita alla luce di quelle che sono le tematiche
portate dal giusto processo e dai principi dell’art. 111
della Costituzione.
Noi
ci troviamo come avvocati, e quindi lancio anche qui un tema
di riflessione, a vivere una fase durante l’esecuzione
della pena, del procedimento di sorveglianza che è
essenzialmente ed esclusivamente di tipo cartolare, mancando
poi quel contraddittorio che invece c’è nella fase del
giudizio di merito e fino al termine dello stesso giudizio:
tale fase invece dovrebbe essere recuperata per permettere
una migliore funzione e un migliore inserimento anche da
parte dell’avvocato stesso. Vado oltre, lancio un
ulteriore tema e forse sarà anche in parte provocatorio: un
altro settore del nostro ordinamento che è privo di
giurisdizionalizzazione è quello dell’applicazione delle
misure di prevenzione. Condivido certamente come cittadino
che questo strumento serva nella lotta alla criminalità
organizzata, però ritengo anche, sempre come cittadino ma
anche come avvocato cultore e studioso del diritto e del
giusto processo, che la mancanza di garanzie minime di
difesa nell’applicazione di queste misure di prevenzione e
di contraddittorio delle parti necessariamente debba essere
recuperata - ripeto - sempre alla luce dei principi della
Costituzione. Mi associo ai saluti fatti da tutte le autorità
che mi hanno preceduto, ringrazio ancora per l’invito alla
Camera penale di Arezzo di poter collaborare alla
realizzazione di questo evento e auguro a tutti un buon
lavoro, con l’augurio e con la speranza che al termine di
queste due giornate si possa giungere alla stesura di un
elaborato, di un documento anche programmatico da portare
all’attenzione del legislatore.
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Antonio Bonacci
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