Ringrazio per l’invito e anche per aver considerato la Camera penale come soggetto che ha collaborato alla realizzazione di questo convegno. Si dice, e chiudo qui la tornata dei saluti, che per ultimo parla sempre l’avvocato dato che in un processo l’avvocato chiude necessariamente quello che deve essere il tema da decidere. Io ho sentito, e mi associo anche con quanto è stato detto dalle autorità che mi hanno preceduto in ordine alle problematiche della pena, al carcere, al trattamento penitenziario; però credo anche che l’avvocatura penale, che in questo caso rappresento, cioè la Camera penale di Arezzo ma anche l’Unione camere penali italiane, abbiano sempre avuto di mira - ed è questa l’importanza che probabilmente dovrà essere un tema di riflessione in queste due giornate di congresso – il contenuto del procedimento per arrivare ad applicare una pena. Perché se dobbiamo pensare che c’è una pena da eseguire, se dobbiamo pensare che c’è un percorso carcerario da sviluppare, se dobbiamo pensare che ci sia una fase di prevenzione ma anche una fase di trattamento e una fase di reinserimento, bisogna anche considerare come si arriva ad applicare quella determinata pena. Ecco che l’avvocatura penale ha sempre avuto una particolare attenzione per quello che è il procedimento di esecuzione della pena e in genere il procedimento cosiddetto di sorveglianza. Io ritengo che al di là del fatto che fino a pochi anni fa si trattasse di un procedimento che aveva essenzialmente una natura amministrativa, la sua parziale – perché così si deve definire – giurisdizionalizzazione deve ulteriormente essere approfondita alla luce di quelle che sono le tematiche portate dal giusto processo e dai principi dell’art. 111 della Costituzione.

Noi ci troviamo come avvocati, e quindi lancio anche qui un tema di riflessione, a vivere una fase durante l’esecuzione della pena, del procedimento di sorveglianza che è essenzialmente ed esclusivamente di tipo cartolare, mancando poi quel contraddittorio che invece c’è nella fase del giudizio di merito e fino al termine dello stesso giudizio: tale fase invece dovrebbe essere recuperata per permettere una migliore funzione e un migliore inserimento anche da parte dell’avvocato stesso. Vado oltre, lancio un ulteriore tema e forse sarà anche in parte provocatorio: un altro settore del nostro ordinamento che è privo di giurisdizionalizzazione è quello dell’applicazione delle misure di prevenzione. Condivido certamente come cittadino che questo strumento serva nella lotta alla criminalità organizzata, però ritengo anche, sempre come cittadino ma anche come avvocato cultore e studioso del diritto e del giusto processo, che la mancanza di garanzie minime di difesa nell’applicazione di queste misure di prevenzione e di contraddittorio delle parti necessariamente debba essere recuperata - ripeto - sempre alla luce dei principi della Costituzione. Mi associo ai saluti fatti da tutte le autorità che mi hanno preceduto, ringrazio ancora per l’invito alla Camera penale di Arezzo di poter collaborare alla realizzazione di questo evento e auguro a tutti un buon lavoro, con l’augurio e con la speranza che al termine di queste due giornate si possa giungere alla stesura di un elaborato, di un documento anche programmatico da portare all’attenzione del legislatore.

                                                   Antonio Bonacci 
                                         

    


                                                  

 
 

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